martedì 18 novembre 2008

Parere CNPI

Il Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione ha espresso parere negativo riguardo ai provvedimenti di "riforma" della scuola. Il parere del CNPI è consultivo, ma le parole che tale organismo ha usato per motivare la decisione sono così taglienti e inequivocabili che si spera abbiano strappato almeno una smorfia a chi di tali provvedimenti è l'artefice. Per una lettura completa dell'ordine del giorno, il sito è www.pavonerisorse.it
(home page - dal mondo della scuola - CNPI ordine del giorno sulla situazione attuale della scuola)

2 commenti:

Unknown ha detto...

L’efficacia dell’Onda: le commissioni di camera e senato chiedono un dietro front alla Gelmini. di Gennaro Loffredo

I pareri che le commissioni istruzione di camera e senato si apprestano a dare, quasi certamente favorevoli ma che passeranno a maggioranza, pare prevedano un sostanziale dietro front su alcune delle questioni che hanno fatto esplodere l’Onda(ta) di proteste in questi mesi.

Questi i punti: nelle scuole dell’infanzia dovrebbe essere garantito l’orario obbligatorio per 40 ore (non più fino alle 12,30 come prevede il decreto) si suppone con due insegnanti (una/o al mattino una/o al pomeriggio);

il maestro unico a 24 ore settimanali ci sarà ma in maniera residuale, ovvero solo lì dove viene richiesto dai genitori (nel decreto è il modello da preferire); il tempo pieno va garantito con due docenti per classe;
resterebbe anche il tempo prolungato alle medie;
chieste delle garanzie per gli insegnanti di lingua inglese che dovranno restare ad affiancare l’insegnante di classe; per le superiori, dovendo essere ridotti indirizzi ed orari (specie ai tecnici ed ai professionali) pare si chieda uno slittamento delle iscrizioni.
Sembra ci sia una marcia in dietro anche sull’aumento degli alunni per classe.
Si chiede di innalzare il numero medio e non più quello massimo, poiché quest’ultimo metterebbe a rischio la sicurezza degli alunni e dei docenti.
Per quanto riguarda i disabili, dovrà essere garantito un docente di sostegno ogni due alunni.
In merito agli Ata, bisognerà prestare attenzione a dove si opereranno i tagli; sarebbe bene non tagliare, per esempio, sui bidelli poiché potrebbero essere utilizzati anche per le pulizie, lavoro che oggi viene esternalizzato.

Sarà d’accordo il ministro Tremonti? Francamente sono misure, anche se accolte, insufficienti, parziali e che non intaccano la gravità dei provvedimenti complessivi di questo governo. Non abbiamo alcuna garanzia in merito agli organici, per ese mpio; resta infatti da capire come questi provvedimenti saranno realizzati. E i precari?
Comunque nulla di tutto questo sarebbe ovviamente accaduto se l’Onda non avesse aperto delle crepe. Anche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella seduta di ieri ha espresso preoccupazione e dissenso per i provvedimenti del governo su scuola, università e ricerca.

Intanto sul piano programmatico, in conferenza unificata stato/regioni, gli enti locali si spaccano: le regioni di centro sinistra continuano ad opporsi, quelle di centro destra votano a favore tranne la Sicilia che si è astenuta. L’Upi (Unione delle province) chiede alla ministra un tavolo di confronto. Esplodono le contraddizioni e questo solo grazie al Movimento.
La lotta paga. In questi anni forse lo avevamo un po’ dimenticato.
O meglio. In molti hanno cercato di convincerci dicendo che in fondo ci si può accontentare anche del meno peggio. Non è così e l'Onda lo ha dimostrato e continua a farlo con le proteste e le proposte. Facciamone tesoro e continuiamo sulla strada intrapresa. Il 12 dicembre, sciopero generale indetto dalla Cgil, al quale hanno aderito anche i Cobas, la Cub e l’Sdl, è il prossimo, non ultimo, grande appuntamento. Noi ci saremo!

Roma 18 Novembre 2008
Gennaro Loffredo
Resp. Naz. PRC Scuola e Formazione

Anonimo ha detto...

Mi sembra un segnale davvero importante... purchè se ne tenga DEMOCRATICAMENTE conto!
Ho cercato nel sito della (pubblica) istruzione notizie sui compiti di questo organo; le "incollo" qui sotto

(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)


1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d. sull'organizzazione generale dell'istruzione.

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti. Di tali componenti:
a. quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta Il personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.
b. quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi dei mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
c. tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta.
d. tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato dal Decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di ministro o di sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 1 membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio.



Art. 3
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)


1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione.

7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.